Validità temporale
degli strumenti di protezione individuale
La normativa che regola la validità temporale degli strumenti di protezione individuale è la UNI EN 365, comunque tutte le informazioni sulle modalità di immagazzinamento, utilizzo e scadenza sono incluse anche nelle note informative che accompagnano ogni DPI.
Comunque, la stragrande maggioranza dei DPI, è dichiarata in fase di omologazione “materiale non deperibile” durante la fase di immagazzinamento. Pertanto un DPI (se conservato in un luogo asciutto e riparato da agenti atmosferici e da fonti di luce e calore) di fatto non ha scadenza di immagazzinamento.
Leggendo la nota informativa allegata ad ogni DPI si possono evincere tutte le informazioni utili al suo utilizzo sul campo (es. modalità di manutenzione, eventuale scadenza, etc.).
Uno strumento di protezione individuale va comunque sempre sostituito (indipendentemente dalla sua età di utilizzo) non appena la sua usura superi il livello minimo di sicurezza richiesto.
Vi sono alcuni particolari strumenti di protezione che richiedono comunque maggiore attenzione rispetto ad altri. In particolare sono da segnalare:
- Caschi di protezione
(durata di immagazzinamento = 5 anni, massimo utilizzo = 3 anni) - Imbracature anticaduta
(durata massima dopo il primo utilizzo in cantiere = 1 anno) - Verricelli
(durata massima dopo il primo utilizzo in cantiere = 1 anno) - Cordini
(durata massima dopo il primo utilizzo in cantiere = 1 anno) - Assorbitori di energia
(durata massima dopo il primo utilizzo in cantiere = 1 anno)



